Retribuzione Professionale Docenti (RPD): tutela dei diritti del personale precario
La giurisprudenza di merito, ribadendo i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, ha chiarito che l’erogazione della RPD non può essere subordinata alla durata del contratto. Ne consegue che anche i docenti impiegati con supplenze brevi e saltuarie, nonché coloro che hanno prestato servizio mediante i c.d. “contratti COVID” ex art. 231-bis del D.L. 34/2020, hanno diritto alla corresponsione di tale compenso.
In particolare, sono potenzialmente titolari del diritto al recupero delle somme non percepite i docenti che abbiano svolto attività di insegnamento nei seguenti anni scolastici: 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022.
Lo Studio Legale Vacca presta assistenza legale a favore del personale docente con contratto a tempo determinato che intenda ottenere il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dal CCNL 15 marzo 2001 quale emolumento accessorio strettamente connesso all’esercizio della funzione docente.
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