Ferie non godute e supplenze: quando spetta l’indennità alle docenti precarie
Le docenti con contratto a tempo determinato, in particolare con scadenza al 30 giugno, si vedono spesso negare il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. L’Amministrazione scolastica giustifica tale prassi sostenendo che le ferie debbano essere fruite durante il periodo estivo, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche.
Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte chiarito che tale automatismo è illegittimo. Il diritto all’indennità per ferie non godute sorge quando il lavoratore non ha potuto fruire delle stesse per ragioni non imputabili alla sua volontà. In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare di aver invitato espressamente la docente a godere delle ferie entro la durata del contratto.
In assenza di un simile invito formale da parte del Dirigente scolastico, l’indennità diventa dovuta, poiché la lavoratrice non può essere penalizzata per il mancato esercizio di un diritto non correttamente sollecitato dal datore di lavoro.
Il principio trova fondamento nell’art. 36 della Costituzione e nella normativa comunitaria (direttiva 2003/88/CE), che tutela le ferie come diritto irrinunciabile. Lo Studio Legale Vacca è disponibile a fornire assistenza per la verifica dei presupposti e per l’eventuale proposizione del ricorso volto al riconoscimento dell’indennità.