Guida in stato di ebbrezza: attenzione alla corretta applicazione del lavoro di pubblica utilità

In caso di guida in stato di ebbrezza, il Codice della Strada prevede – come sanzione sostitutiva – la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, c.d.s.). Questa misura, però, ha una natura giuridica specifica e distinta rispetto alla pena sostitutiva prevista dal codice penale (art. 20-bis c.p.).

Secondo la Cassazione (sent. n. 17561/2024), il giudice non può applicare in questi casi le stesse regole previste per il lavoro di pubblica utilità del codice penale, come ad esempio l’imposizione di prescrizioni aggiuntive. La misura prevista dal Codice della Strada segue un modello diverso, basato sull’art. 54 del d.lvo 274/2000.

Una corretta interpretazione è fondamentale per evitare sanzioni improprie o difese inefficaci.

Lo Studio Legale Vacca è a disposizione per esaminare ogni singola posizione e impostare la strategia difensiva più adeguata.

Indietro
Indietro

Guida in stato di ebbrezza: non è sufficiente la generica contestazione dell’omologazione dell’etilometro

Avanti
Avanti

Ferie non godute e supplenze: quando spetta l’indennità alle docenti precarie