Guida in stato di ebbrezza: non è sufficiente la generica contestazione dell’omologazione dell’etilometro

La Cassazione (sent. n. 26281/2024) ha chiarito che la sola assenza della documentazione sull’omologazione o revisione dell’etilometro non basta per mettere in discussione la validità dell’accertamento.

Chi intende contestare il risultato dell’alcoltest deve allegare elementi concreti, come irregolarità nelle revisioni, difetti tecnici dello strumento o violazioni del protocollo di utilizzo. Non è sufficiente un generico richiamo alla mancanza di documenti nei verbali o negli atti processuali.

Il Pubblico Ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e delle verifiche periodiche solo nel caso di espressa e puntuale contestazione dell’imputato, supportata da idonea allegazione difensiva.

Una difesa efficace richiede quindi una valutazione tecnica specifica e puntuale del caso.

Lo Studio Legale Vacca è a disposizione per esaminare ogni dettaglio dell’accertamento e costruire una strategia difensiva personalizzata.

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Guida in stato di ebbrezza: attenzione alla corretta applicazione del lavoro di pubblica utilità